
In che misura sono deducibili i costi dei veicoli per l’azienda?
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili nella misura del 70%.
La deducibilità dei costi per l’azienda
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili dal reddito di impresa nella misura del 70% se dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (articolo 164, comma 1, lett. b-bis, Tuir).
Gli elementi da tener presente sono:
- per spese e altri componenti negativi si intendono tutti i costi, canoni di noleggio e ammortamenti relativi ai veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo;
- la misura della deducibilità è agevolata e pari al 70% senza alcun limite massimo di spesa;
- è tuttavia richiesto che l’assegnazione avvenga per la maggior parte del periodo di imposta.
L’ultima disposizione, ossia la prevalenza del periodo di assegnazione, ha un fine antielusivo volto ad evitare comportamenti artificiali dettati solo dall’esigenza di godere della deducibilità di favore.
Gli adempimenti
Per evitare qualsiasi contestazione in occasione di eventuali controlli fiscali, è opportuno che l'utilizzo da parte del dipendente sia provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo. Ad esempio, mediante specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente oppure tramite lettera di assegnazione. Inoltre per fruire della deducibilità delle spese di carburante è necessario che le stesse siano sostenute mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti finanziari con obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Conteggio dei giorni per la verifica del requisito di prevalenza
Si può considerare rispettato il vincolo della prevalenza dei giorni di assegnazione nel periodo di imposta se il veicolo viene concesso in uso promiscuo per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro, in pratica almeno 184 giorni all’anno (365/2+1).
Ad esempio, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di un'impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e che l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° settembre, la condizione della prevalenza si può ritenere soddisfatta quando l'autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d'imposta).
Disciplina applicabile nel caso non sia soddisfatto il requisito di prevalenza
Nel caso in cui i veicoli sono stati concessi in uso promiscuo soltanto per una parte del periodo d'imposta, minore alla metà dei giorni più uno, la deducibilità dei costi e delle spese relativi al periodo in cui non vi è stato l’uso promiscuo è ammessa in misura pari alle disposizioni generali sulla deducibilità dei costi auto di cui all’articolo 164, comma 1, lett b), ossia delle auto tenute a disposizione.
Nel prossimo articolo tratteremo il confronto con “auto strumentali” o “a disposizione”.
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